fonte www.vita.it
Accolto il ricorso presentato da Codacons, Adoc e Amesci che contestavano il Decreto con cui si sono finanziati ulteriori 8mila posti perché creava una disparità di trattamento tra i giovani. Il nuovo bando del 25 gennaio, infatti, prorogava al 10 febbraio i termini per presentare la domanda: solo 16 giorni contro i 59 avuti a disposizione nel bando originale di dicembre
Lo avevamo scritto lo scorso 25 gennaio annunciando la riapertura del bando per il Servizio civile universale a 8mila giovani in più grazie al reperimento tra i fondi non spesi di ben 43 milioni di euro che “dopo la carota dell’ampliamento dei posti”, c’era “il bastone della tempistica” (vedi news)
Ora arriva il Tar del Lazio che ha accolto il ricorso presentato da Codacons, Adoc e Amesci contro il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. Le tre associazioni avevano contestato dinanzi alla giustizia amministrativa il Decreto del Capo Dipartimento (pubblicato il 25 gennaio) con il quale sono stati finanziati ulteriori programmi di intervento, nella parte in cui è stato prorogato a giovedì 10 febbraio alle ore 14 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei giovani interessati a svolgere il servizio civile universale, ravvedendo una evidente disparità di trattamento ed irragionevolezza tra il predetto termine di 16 giorni (dal 25-1-2022 al 10-02-2022) e quello di 59 giorni (dal 14-12-2021 al 10-02-2022) di cui hanno beneficiato Enti e giovani sin dall’inizio del programma sul servizio civile.
La Sezione Quarta Bis del Tar, presieduta da Giampiero Lo Presti scrive:
“Ritenuto di dovere disporre, in via interinale ed urgente, la sospensione degli atti gravati ai soli fini della rideterminazione del termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai nuovi programmi oggetto di finanziamento in forza del Decreto del Capo Dpgscu pubblicato il 25 gennaio 2022 che appare eccessivamente, ed irragionevolmente, costretto a fronte del diverso termine invece assegnato per la presentazione delle domande relative ai programmi già originariamente ammessi a finanziamento, in termini e misura tali da consentire l’effettività della partecipazione (sebbene non necessariamente nei medesimi termini e misura originariamente previsti, in ragione delle concorrenti esigenze di sollecita definizione dei procedimenti)”.
E continua: “Ritenuto di dovere inoltre, ed in correlazione con la determinazione di cui sopra, ordinare la riapertura anche del termine di cui all’ l’art.6, comma 7 del bando; accoglie la domanda di tutela cautelare monocratica proposta con il ricorso”.
E ha fissato l’udienza per il prossimo 8 marzo.